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Sommario


TITOLO I - Istituzione, Sede, scopo e patrimonio dell'Associazione
ARTICOLO 1 (denominazione e sede)
ARTICOLO 2 (scopo)
ARTICOLO 3 (patrimonio sociale)

TITOLO II - Disposizioni relative ai soci
ARTICOLO 4
ARTICOLO 5 (ammissione dei soci)
ARTICOLO 6 (diritti e doveri dei soci)
ARTICOLO 7 (organi)
Capo I° - Assemblea dei soci
ARTICOLO 8 (assemblea dei soci)
ARTICOLO 9 (competenze assemblea ordinaria e straordinaria)
ARTICOLO 10 (convocazione)
ARTICOLO 11 (costituzione)
ARTICOLO 12 (deliberazione)
ARTICOLO 12 BIS
ARTICOLO 13 (nomina del presidente e del segretario)
ARTICOLO 14 (rappresentanza dei soci)
Capo II° - consiglio direttivo
ARTICOLO 15 (composizione)
ARTICOLO 16 (competenza)
ARTICOLO 17 (gratuità delle prestazioni)
ARTICOLO 18 (convocazione)
ARTICOLO 19 (riunioni e deliberazioni)
ARTICOLO 20 (decadenza)
ARTICOLO 21 (compiti particolari)
Capo III° - collegio dei revisori
ARTICOLO 22 (composizione)
ARTICOLO 23 (competenza)

TITOLO III° - Disposizioni finali
ARTICOLO 24 (bilancio ed esercizio finanziario)
ARTICOLO 25 (scioglimento ed estinzione)
ARTICOLO 26 (rinvio)

Statuto del CEPIM
Centro Bresciano Down
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TITOLO I
ISTITUZIONE , SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 (denominazione e sede)

1- L’associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile con atto Notaio Giuseppe Annarumma in data 17 giugno 1992 n. 62226/11007 di repertorio, assume la denominazione di CEPIM Centro Bresciano Down (in seguito denominato per abbreviazione CBD).

2- Il CBD ha sede legale in Brescia, via Milano 30.
[ Il Centro ha cambiato sede nel dicembre 2002: Brescia, Via della Trisia 3, Vill. Violino ]

ARTICOLO 2 (scopo)

1- Il CBD associazione di volontariato, senza fini di lucro, per la promozione sociale e la tutela dei diritti delle persone affette da sindrome di Down ha per scopo:
a) intervenire il più presto possibile verso i genitori o i tutori di bambini/e con sindrome di Down per consigliarli , alleviarne l’onere psicologico, indirizzando e coordinando l’attività di recupero del bambino/a  fin dalla nascita.
b) promuovere, organizzare e gestire attività di ricerca e informazione relativa agli aspetti genetici, clinici, riabilitativi e sociali inerenti la Sindrome di Down.
c) promuovere, organizzare e gestire servizi atti al recupero ed al mantenimento della salute delle persone affette da Sindrome di Down.
d) promuovere, organizzare e gestire attività di formazione ed informazione rivolte alla famiglia, alla scuola, agli operatori sociali e sanitari o chiunque svolga attività inerenti alla sindrome di Down.
e) promuovere, organizzare e gestire l’informazione rivolta in genere allo popolazione attraverso convegli, stampa e mass-media.
f) promuovere presso la pubblica amministrazione tutte le azioni rivolte ad un pieno rispetto ed alla completa parità di diritti delle persone Down.
g) collaborare e coordinare le attività con le associazione che hanno finalità identificabili con quelle del CBD.
h) promuovere, organizzare e gestire le attività per la preparazione ed il conseguente inserimento nel mondo del lavoro delle persone Down.
i) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, nonché patrocinare e curare  iniziative o attività opportune per il reperimento di finanziamenti atti a  perseguire gli scopi anzidetti.
l) istituire centri, sezioni o sedi secondarie, cooperative di servizi o sociali, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi senza fini di lucro.

ARTICOLO 3 (patrimonio sociale)  
Il patrimonio del CBD è costituito:
a) dalle quote associative annue
b) da contributi, oblazioni e liberalità di terzi
c) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche statali, regionali e di altri enti pubblici o privati
d) da eventuali donazioni, eredità e legati
e) corrispettivi dei servizi svolti.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOCI

ARTICOLO 4
1- Sono soci del CBD i genitori o i tutori o i parenti fino al secondo grado di soggetti down.
2- Accanto ai soci vi sono i sostenitori, gli aggregati ed i benemeriti.
3- Sono sostenitori le persone con sindrome di Down, i loro genitori o tutori non residenti in Lombardia.
4- Sono aggregati le persone fisiche o giuridiche che richiedono espressamente di acquisire tale qualifica.
5- Sono benemeriti le persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito particolari meriti nell’ambito delle finalità del CBD.
6- La qualità di socio non è incompatibile con l’essere membro di altre associazioni aventi finalità simili a quelle del CBD.

ARTICOLO 5 (ammissione dei soci)
1- Per divenire socio del CBD bisogna presentare apposita domanda al consiglio direttivo.
2- E’ considerato socio chi aderisce pagando la quota annuale.
3- L’ammissione dei soci viene decisa dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 6 (diritti e doveri dei soci)
1- I soci hanno diritto di partecipare a pieno titolo alla vita associativa del CBD nei modi previsti dal presente statuto.
2- L’appartenenza all’associazione decade per:
a) dimissioni del socio
b) morosità per almeno due anni consecutivi
c) esclusione per gravi motivi, condanna penale o opposizione ai fini sociali.

ARTICOLO 7 (organi)
Sono organi del CBD:
a) l’assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il collegio dei revisori
d) il comitato scientifico

Capo I° - Assemblea dei soci

ARTICOLO 8 (assemblea dei soci)
1- L’assemblea dei soci è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà del CBD. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2- L’assemblea è composta da tutti i soci; ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, anche i sostenitori, aggregati e benemeriti, nonché i membri del comitato scientifico.

ARTICOLO 9 (competenze assemblea ordinaria e straordinaria)
1- Sono di competenza dell’assemblea, in aggiunta alle funzioni espressamente  attribuite ad essa in altre parti dello statuto:
a) la determinazione della quota associativa,
b) l’esclusione o la temporanea sospensione dei soci,
c) l’acquisto dei beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati,
d) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
e) la nomina del consiglio direttivo,
f) la nomina del collegio dei revisori,
g) la nomina, anche di non soci, del comitato scientifico,
h) l’approvazione del programma di attività,
i) ogni altro argomento che il consiglio direttivo sottopone all’esame dell’assemblea.
2- L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
3- L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno e delibera sugli argomenti di cui ai capi precedenti.
4- L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento e l’estinzione del CBD.

ARTICOLO 10 (convocazione)
L’assemblea viene convocata dal consiglio direttivo su iniziativa del consiglio stesso ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci o del collegio dei revisori o del comitato scientifico.

ARTICOLO 11 (costituzione)
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo dei soci in sede ordinaria e la metà in sede straordinaria; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO 12 (deliberazione)
1- Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti con eccezione per quelle relative a modifiche statutarie ed allo scioglimento ed estinzione del CBD per le quali è necessario rispettivamente la maggioranza qualificata dei due terzi o dei tre quarti.
2- L’assemblea, sia ordinaria o straordinaria, di norma delibera per alzata di mano o per appello nominale; delibera invece a scrutinio segreto quando deve provvedere alle nomine ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno.
3- Vengono eletti membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del comitato scientifico coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età: per tali votazioni ciascun elettore ha il diritto di esprimere tante preferenze quanti sono gli eleggendi.
4 - Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell’apposito libro delle assemblee e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
5- Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, il consiglio direttivo in carica nomina un consiglio di seggio composto da almeno tre soci, esclusi i membri del consiglio stesso; stabilisce le modalità di votazione e presenta le candidature almeno quindici giorni prima delle elezioni.

ARTICOLO 12 BIS
Ogni modificazione statutaria dovrà essere comunicata a cura del Presidente del consiglio direttivo alla Regione Lombardia entro il termine di quindici giorni dall’adozione.

ARTICOLO 13 (nomina del presidente e del segretario)
I lavori di ciascuna assemblea si aprono con la elezione del presidente, del segretario e con la lettura dell’ordine del giorno.

ARTICOLO 14 (rappresentanza dei soci)
1- Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante apposita delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Nessuna delega può essere rilasciata a membri del consiglio direttivo e a dipendenti del CBD.
2- Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.
3- I membri del consiglio direttivo non possono partecipare alle votazioni sul bilancio, sul conto consuntivo e su questioni concernenti le loro responsabilità.

Capo II° - consiglio direttivo

ARTICOLO 15 (composizione)
1- Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soci eletti dall’assemblea con le modalità previste dall’art. 12, terzo comma.
2- L’assemblea, prima di nominare il consiglio direttivo per un biennio, stabilisce il numero di soci da eleggere nel consiglio.
3- Il consiglio dura in carica due anni.
4- In caso di rinuncia scritta del socio eletto ovvero, qualora nel corso del biennio un consigliere venga a mancare per successiva rinuncia, decadenza o altre cause, il posto viene assunto per cooptazione del primo dei soci non eletti dell’ultima graduatoria utile.
5- Il consigliere che sostituisce quello rinunziante, decaduto o cessato dalla carica per altro motivo, scade insieme al consiglio da cui è stato cooptato.
6- Ciascun consigliere è rieleggibile salvo sia stato dichiarato decaduto da un precedente consiglio direttivo.

ARTICOLO 16 (competenza)
1- Sono di competenza del consiglio, in aggiunta alle funzioni ad esso espressamente attribuite in altre parti del presente statuto e ferme restando le competenze dell’assemblea:
a) eleggere nel proprio seno, nella prima seduta dopo le elezioni da parte dell’assemblea, il presidente cui spetta la rappresentanza legale, la sottoscrizione di ogni atto autorizzato dal consiglio, nonché la convocazione delle adunanze consigliari.
b) curare e favorire il perseguimento dello scopo di cui all’articolo.
c) attuare le deliberazioni dell’assemblea e realizzare il programma di attività approvato dalla stessa.
d) gestire il patrimonio sociale.
e) curare l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
f) predisporre e presentare all’assemblea il programma di attività del CBD, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ciascuno corredato da una relazione, con particolare riguardo alla spesa.

ARTICOLO 17 (gratuità delle prestazioni)
I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate ed autorizzate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che essi abbiano anticipato per conto e nell’interesse del CBD.

ARTICOLO 18 (convocazione)
Il consiglio, convocato dal presidente, si riunisce almeno una volta al mese; deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta, entro cinque giorni dalla richiesta stessa; in caso di numero decimale si considera il numero superiore.

ARTICOLO 19 (riunioni e deliberazioni)
1- Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti anche quando uno o più di questi si allontani temporaneamente o si astenga dal votare; in caso di parità di voti la deliberazione non viene assunta dal consiglio.
2- Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto e con l’astensione dell’interessato quando si tratti di affari o di persona cui consigliere abbia un diretto interesse.
3- Delle riunioni e delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale a disposizione dei soci ordinari.

ARTICOLO 20 (decadenza)
1- Il consigliere non intervenendo ad una riunione del consiglio deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza.
2- Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre consecutive riunioni del consiglio si intende decaduto; la decadenza deve essere dichiarata dal consiglio nel corso della prima riunione utile.

ARTICOLO 21 (compiti particolari)
Qualora le circostanze lo richiedano, il consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti che siano comunque conformi allo scopo del CBD.

Capo III° - collegio dei revisori

ARTICOLO 22 (composizione)
1- Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’assemblea con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del consiglio direttivo. Il socio che ha ricevuto il maggior numero di suffragi funge da presidente del collegio; in caso di parità di voto è presidente il più anziano di età.
2- Il collegio dura in carica due anni.
3- In caso di rinuncia scritta del socio eletto ovvero, qualora nel corso del biennio un revisore venga a mancare per rinuncia, decadenza o per altra causa il posto mancante nel collegio viene assunto per cooptazione del primo dei soci non eletti dell’ultima graduatoria utile.
4- Il revisore che sostituisce quello rinunziante, decaduto o cessato dalla carica per altro motivo, scade insieme al collegio da cui è stato cooptato.
5- Ciascun revisore è rieleggibile salvo sia stato dichiarato decaduto da un precedente collegio dei revisori.
6- I revisori prestano la loro attività gratuitamente, ad essi vengono rimborsate le spese documentate ed autorizzate sostenute per conto e nell’interesse del CBD.

ARTICOLO 23 (competenza)
Al collegio dei revisori compete:
a) controllare, anche individualmente e assistendo alle riunioni del consiglio direttivo, la gestione finanziaria e patrimoniale, l’ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza del bilancio ai riscontri contabili.
b) presentare all’assemblea una propria relazione, con gli eventuali rilievi al bilancio preventivo ed al conto consuntivo.
c) richiedere la convocazione dell’assemblea per ragioni attinenti alle proprie competenze di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 (bilancio ed esercizio finanziario)
1- L’esercizio finanziario ha inizio il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2- Per ogni anno finanziario il consiglio direttivo presenta all’assemblea dei soci entro il 31 marzo:
a) il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di dover pagare nell’anno finanziario successivo;
b) il conto consuntivo dell’esercizio finanziario, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate.
3- Il progetto del bilancio, accompagnato dalla relazione del consiglio deve essere consegnato al presidente del collegio dei revisori e depositato a disposizione di tutti i soci presso gli uffici della sede, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’assemblea dei soci.

ARTICOLO 25 (scioglimento ed estinzione)
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore delle persone Down.

ARTICOLO 26 (rinvio)
Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si fa riferimento alle relative norme di legge previste dal codice civile nonché da tutte le leggi statali e regionali sul volontariato.

C.B.D. Centro Bresciano Down

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